Normativa

Green Claims Directive 2024: cosa cambia per chi comunica sostenibilità

La direttiva europea inasprisce le regole sulle dichiarazioni ambientali. "Sostenibile", "verde", "carbon neutral" senza dati verificati diventano greenwashing sanzionabile. Ecco cosa devi avere per comunicare con credibilità — e cosa non puoi più dire.

CO2e · Novembre 2024 5 minuti di lettura

Cos'è la Green Claims Directive

La Direttiva UE 2024/825 — nota come Green Claims Directive (GCD) — è entrata nel processo legislativo europeo con un obiettivo preciso: mettere fine alle dichiarazioni ambientali vaghe, non dimostrate o fuorvianti. È la risposta normativa alla proliferazione di claim come "eco-friendly", "sostenibile", "rispetta il pianeta" che le aziende usavano liberamente senza alcun obbligo di dimostrazione.

La direttiva si inserisce nel Green Deal europeo e nella strategia per l'economia circolare. Riguarda qualunque dichiarazione ambientale volontaria rivolta ai consumatori finali — non solo le grandi imprese, ma anche le PMI che comunicano attributi ambientali dei propri prodotti o servizi.

Secondo uno studio della Commissione Europea che ha preceduto la direttiva, il 42% dei claim ambientali online risultava esagerato, falso o ingannevole. Il 59% delle dichiarazioni non era supportato da dati verificabili accessibili al consumatore. La GCD nasce per cambiare questo.

Le dichiarazioni vietate

La direttiva introduce un elenco di pratiche esplicitamente vietate. Alcune erano già proibite dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, ma la GCD le rende più precise e applicabili con sanzioni specifiche:

⚠️ Attenzione al claim "carbon neutral": La GCD è particolarmente severa sulle dichiarazioni di neutralità climatica. Un'azienda non può dirsi "carbon neutral" acquistando solo crediti di carbonio. Deve dimostrare una riduzione effettiva delle proprie emissioni — e solo per la parte residua non eliminabile può ricorrere a compensazioni, dichiarandolo esplicitamente con metodologia verificata.

Cosa serve per fare un claim valido

Per ogni dichiarazione ambientale esplicita, la direttiva richiede una base scientifica documentata e verificata in modo indipendente prima che il claim venga reso pubblico. I requisiti principali sono quattro.

1. Evidenza scientifica robusta

La dichiarazione deve basarsi su metodologie riconosciute e dati aggiornati. Per claim legati alle emissioni, questo significa tipicamente un inventario GHG conforme a ISO 14064 o GHG Protocol, oppure una LCA conforme a ISO 14044/14067 per le dichiarazioni riferite al singolo prodotto.

2. Valutazione del ciclo di vita

Se il claim riguarda l'impatto ambientale complessivo di un prodotto — non solo le emissioni, ma anche uso dell'acqua, biodiversità, rifiuti — deve essere basato su una valutazione del ciclo di vita completa per gli aspetti materiali dichiarati.

3. Verifica di terza parte

I claim significativi devono essere verificati da un organismo terzo accreditato prima della pubblicazione. Non è sufficiente l'autodichiarazione dell'azienda. Questo è il cambiamento più impattante per le PMI che finora comunicavano attributi ambientali senza verifica esterna.

4. Informazioni accessibili al consumatore

Le prove a supporto del claim devono essere raggiungibili da chi legge l'etichetta o la comunicazione — tipicamente tramite un link o un QR code che rimanda a documentazione tecnica pubblica. Non basta avere i dati in archivio aziendale: devono essere consultabili.

Tipo di claimSituazione oggiCon GCD in vigore
"Prodotto sostenibile"Diffuso, non regolatoVietato senza evidenza specifica
"Carbon neutral"Usato con solo offsetRichiede riduzione + metodologia verificata
"Emissioni ridotte del 30%"Spesso senza base documentaleRichiede dati verificati + baseline chiara
Etichetta verde proprietariaLiberamente creabileSolo schemi terzi riconosciuti
Carbon Footprint verificata ISO 14064VolontariaPienamente conforme alla GCD
EPD certificata ISO 14025VolontariaPienamente conforme alla GCD

Sanzioni previste

La direttiva richiede agli Stati membri di introdurre sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive". Le indicazioni della Commissione prevedono:

Gli Stati membri hanno 24 mesi dal recepimento per implementare le sanzioni nazionali. Per l'Italia è atteso un calendario di recepimento nella seconda metà del 2025.

Cosa fare adesso: il piano d'azione

Per una PMI che già comunica attributi ambientali, il percorso è chiaro:

  1. Censire i claim attuali: inventariare tutte le dichiarazioni ambientali in uso — sito web, packaging, brochure, offerte commerciali, fiere
  2. Classificare per rischio: claim generici (alta esposizione), claim quantitativi senza base (media esposizione), claim certificati da terzi (bassa esposizione)
  3. Eliminare o supportare: per i claim ad alto rischio, o si eliminano o si sostengono con dati verificati da un ente accreditato
  4. Costruire la base documentale: Carbon Footprint ISO 14064, LCA ISO 14044/14067, EPD — scegliere gli strumenti giusti per i claim che si vogliono mantenere
  5. Comunicare con precisione: passare da "prodotto sostenibile" a "emissioni ridotte del X% rispetto all'anno Y, calcolate secondo ISO 14064, verificate da [ente accreditato]"

Il vantaggio di chi si adegua prima: Le aziende che costruiscono già ora una base documentale solida — Carbon Footprint verificata, EPD, certificazioni ISO — avranno un vantaggio competitivo quando la GCD diventerà pienamente operativa. La credibilità ambientale diventa un asset differenziante, non solo un obbligo di conformità.

Conclusioni

La Green Claims Directive non è uno shock normativo improvviso — è la formalizzazione di un principio che avrebbe dovuto essere ovvio da sempre: se dici che sei verde, devi dimostrarlo. Con dati. Verificati. Accessibili.

Per le PMI italiane, l'adeguamento richiede un investimento iniziale in misurazione e verifica, ma apre la strada a una comunicazione ambientale che può davvero differenziare sul mercato europeo — e che regge agli audit, alle domande dei clienti e alle verifiche degli enti di controllo.

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